II Decreto Legislativo n. 101/2020 recepisce la Direttiva Europea 2013/59/Euratom sulle norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
L’Odontoiatra ha un obbligo formativo, sia per la radioprotezione dei lavoratori che per la radioprotezione del paziente. In pratica ci sono due tipi di formazione una riferita alla radioprotezione del paziente ed una riferita alla formazione del lavoratore.
CHI DEVE FARE IL CORSO PER LA RADIOPROTEZIONE DEL PAZIENTE?
La formazione è obbligatoria per tutti gli Odontoiatri utilizzatori della fonte radiogena.
L'obbligo formativo coinvolge quindi sia gli Odontoiatri proprietari di apparecchiature radiologiche, sia gli utilizzatori non proprietari delle apparecchiature (collaboratori di studio) sia gli Odontoiatri prescrittori di OPT e CBCT. Lo stesso art. 162 prevede inoltre che la formazione del paziente rientri all'interno del programma di formazione continua ECM, e che almeno il 15% del fabbisogno formativo INDIVIDUALE di ogni triennio formativo ECM debba essere dedicato a questo argomento. Nel 2025 scade il triennio formativo ECM 2023/2025.
CHI DEVE FARE IL CORSO PER LA RADIOPROTEZIONE DEL LAVORATORE?
L'Odontoiatra utilizzatore della fonte radiogena a prescindere dal ruolo ricoperto (esercente, responsabile impianto radiologico …). Altresì devono seguire questo corso anche gli Odontoiatri titolari o lavoratori autonomi collaboratori dello studio che utilizzano apparecchiature radiologiche e/o prescrivono esami radiologici.
OGNI QUANTO TEMPO VA RIPETUTO IL CORSO Dl FORMAZIONE DEI LAVORATORI?
La formazione del lavoratore ha cadenza quinquennale.