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Regolamento Commissioni Ordinistiche

REGOLAMENTO COMMISSIONI ORDINISTICHE (approvato nella seduta di Consiglio del 24 Febbraio 2015).

Art. 1 - Oggetto del Regolamento. Il presente Regolamento disciplina la nomina ed il funzionamento delle Commissioni ordinistiche del Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Genova.

Art. 2 - Commissioni Ordinistiche Le Commissioni ordinistiche si distinguono in: - Commissioni ordinistiche permanenti, nominate dal Consiglio, di regola fra i suoi membri - Commissioni ordinistiche consultive Le Commissioni consultive hanno il mandato del Consiglio dell’analisi di una o più problematiche che riguardano un determinato settore professionale, per le quali siano necessarie competenze e riflessioni. Il mandato può essere esteso a tutto il triennio od esaurirsi in un tempo più limitato.

Art. 3 - Compiti delle Commissioni ordinistiche Le Commissioni ordinistiche hanno funzioni consultive e/o propositive e non dispongono di autonomia operativa per lo svolgimento dell’attività; possono avvalersi dei mezzi ordinistici. Esse propongono convegni, accordi e soluzioni su problematiche loro attribuite inerenti l’Ordine e la professione medica al Presidente dell’Ordine che ne riferirà in Consiglio nelle forme ritenute più idonee. Ogni Commissione riceve dal Consiglio dell’Ordine un mandato completo degli obiettivi della Commissione stessa. Viene data pubblicità del mandato di ogni Commissione temporanea attraverso la pagina dedicata del sito dell’Ordine.

Art. 4 - Composizione delle Commissioni ordinistiche consultive: Le Commissioni ordinistiche consultive sono composte da: - i Consiglieri dell’Ordine in carica che manifestano la volontà di partecipare ai lavori della Commissione, - da iscritti proposti dal Consiglio dell’Ordine in virtù delle loro riconosciute competenze sul tema oggetto della Commissione, - da eventuali iscritti che manifestino la loro volontà di prendere parte alla Commissione attraverso le modalità previste dal presente Regolamento nonché previa designazione da parte del Consiglio dell’Ordine. In specifici casi, possono prendere parte alla composizione delle Commissioni, futuri iscritti all’Ordine che ne presentino richiesta mediante le medesime modalità previste per gli iscritti. Le Commissioni, di norma, non possono avere un numero di componenti possibilmente superiore a 12 – salvo motivate eccezioni per la tipologia dei temi trattati e fermo restando la possibilità di invitare a specifiche sedute colleghi esterni, quando si affrontano temi per i quali servono particolari conoscenze – al fine di garantire un giusto equilibrio tra le necessarie competenze/esperienze e la possibilità di un lavoro concreto della Commissione, in grado di fornire al Consiglio elementi di valutazione e proposte operative sui temi trattati Le Commissione possono essere integrate, qualora si renda necessario, dalla presenza di un “esperto” per quella determinata problematica. La consulenza deve avvenire a titolo gratuito ed autorizzata preventivamente dall’Esecutivo.

Art. 5 - Istituzione e rinnovo delle Commissioni Ordinistiche Il Consiglio dell’Ordine fornisce informazioni in merito all’istituzione di nuove Commissioni ovvero al rinnovo dei componenti delle Commissioni attraverso il proprio sito internet, il Bollettino Ufficiale Genova Medica e qualsiasi altro mezzo venga riconosciuto come idoneo allo scopo, e stabilisce entro 30 giorni dalla data della delibera del Consiglio di istituzione o rinnovo delle Commissioni il termine per ricevere le motivazioni degli iscritti che intendano entrare nella composizione delle Commissioni corredate dalle esperienze nella tematica su cui verte la Commissione stessa. Nel corso della seduta consigliare successiva, il Consiglio delibera la composizione definitiva delle Commissioni. Gli iscritti che intendano proporre l’istituzione di una nuova Commissione temporanea devono formulare richiesta scritta e motivata al Presidente dell’Ordine che porterà tale richiesta in discussione nella prima seduta consigliare utile.

Art. 6 - Presidenza della Commissioni Le Commissioni sono presiedute dal Presidente dell’Ordine o, di norma, da un altro Consigliere designato dal Consiglio che assume il ruolo di Coordinatore. Il Coordinatore della Commissione può essere affiancato, nello svolgimento delle sue funzioni da un co-Coordinatore eletto, nel corso della prima riunione, fra i componenti della Commissione. Il Coordinatore della Commissione ha il compito di relazionare al Consiglio circa le attività svolte dalla Commissione e di presentare eventuali proposte formulate dalla stessa.

Art. 7 - Riunione delle Commissioni ordinistiche Le Commissioni si riuniscono di norma in orario di apertura della Sede dell’Ordine (ore 8.30-17.30) e, se necessario, previa comunicazione al personale, in orari diversi. Il verbale, redatto dal personale dell’Ordine, viene portato preventivamente a conoscenza del Presidente da parte del Coordinatore e successivamente, in Esecutivo per le conseguenti azioni. Le convocazioni delle Commissioni devono essere effettuate esclusivamente dagli Uffici dell’Ordine.

Art. 8 - Servizi dell’Ordine dedicati alle Commissioni Ordinistiche Le Commissioni usufruiscono dei servizi dell’Ordine, in particolare: - Servizio di posta elettronica “dedicato” ad ogni Commissione - Archiviazione degli atti

Art. 9 - Decadenza della carica I componenti che non partecipano a più di tre riunioni senza giustificato motivo, vengono esclusi dalla Commissione cui appartengono.

Art. 10 - Resoconto delle attività E’ compito di ogni Commissione presentare al Consiglio dell’Ordine, annualmente e in forma scritta, un resoconto delle proprie attività.